
RSPP e ASPP: ruoli, requisiti, formazione e differenze nel servizio di prevenzione e protezione
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) sono figure professionali fondamentali per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in un’azienda. L’RSPP coordina e supervisiona le attività di prevenzione, mentre l’ASPP opera sul campo per implementare le misure di sicurezza. La loro attività contribuisce a evitare infortuni sul lavoro e migliorare la qualità dell’ambiente lavorativo.
Chi sono RSPP e ASPP?
L’RSPP è la figura prevista dal D. Lgs. 81/2008, obbligatoria all’interno di un’azienda. Lo stesso datore di lavoro può ricoprire tale ruolo. L’ASPP è l’addetto al servizio di prevenzione e protezione, definito come la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D. Lgs. n. 81 del 2008. L’ASPP fa parte del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, coordinato dal RSPP. L’ASPP può essere interno o esterno all’azienda.
Requisiti per diventare ASPP e RSPP
Per svolgere le funzioni di ASPP, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
- Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corsi specifici di formazione adeguati alla natura dei rischi.
Per essere nominati RSPP, occorrono invece i seguenti requisiti:
- Essere adeguati ai rischi dell’azienda in cui opera.
- Avere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria.
- Possedere una comprovata esperienza nel ruolo di RSPP per almeno 6 mesi (se non si è in possesso del titolo di studio).
- Essere in possesso degli attestati di frequenza dei corsi di formazione specifici per le varie categorie di rischio.
- Effettuare un aggiornamento ogni 5 anni di durata variabile a seconda del grado di rischio da trattare.
Chi nomina i RSPP e gli ASPP?
La normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di designare il RSPP. L’articolo 17 specifica che il datore di lavoro non può delegare la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Gli RSPP e gli ASPP sono quindi sempre nominati direttamente dal datore di lavoro.
In alcune realtà aziendali specificate nell’Allegato II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro può assumersi direttamente l’incarico di RSPP previa frequenza ai corsi di formazione previsti. In tutte le altre tipologie di aziende non riportate in Allegato II vige l’obbligo del datore di lavoro di nominare RSPP esterno, a meno delle esclusioni indicate all’art. 31 del Testo Unico per le quali la normativa vigente prevede un Servizio di Prevenzione e Protezione interno.

Formazione per ASPP e RSPP
Per ricoprire il ruolo di ASPP, è necessario frequentare specifici corsi di formazione secondo quanto sancito dall’accordo del 26 gennaio 2006 e successivamente dall’accordo Stato-Regioni del luglio 2012, aggiornato poi il 7 luglio 2016. Il percorso formativo dell’ASPP prevede:
- MODULO A della durata di 28 ore: è un credito formativo permanente e propedeutico ai successivi moduli.
- MODULO B della durata di 48 ore: approfondisce le tematiche inerenti alla valutazione dei rischi e mira a far conseguire le competenze necessarie all’individuazione, analisi e valutazione dei rischi, all’identificazione delle misure di prevenzione e protezione, e alla selezione e progettazione di misure di sicurezza.
Per diventare RSPP, è necessario partecipare a un apposito corso di formazione per acquisire le competenze necessarie. Generalmente, la formazione per RSPP è strutturata in tre moduli: A, B e C. L’aggiornamento per l’RSPP è quinquennale. Qualora sia il datore di lavoro a ricoprire il ruolo di RSPP, è necessario avere una formazione costante e adeguata sui rischi e le misure di sicurezza. È compito del datore di lavoro assicurarsi che la formazione del RSPP sia sempre aggiornata. La mancata formazione o aggiornamento del RSPP da parte del datore di lavoro che ricopra tale incarico è punita con sanzioni pecuniarie o addirittura con l’arresto.
Compiti di RSPP e ASPP
L’ASPP ha funzioni di supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione. Tra i compiti dell’ASPP rientrano:
- Individuare i fattori di rischio presenti nell’azienda e procedere alla valutazione dei rischi.
- Individuare le misure per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro.
- Elaborare le misure preventive e protettive ed i relativi sistemi di controllo.
- Elaborare procedure di sicurezza per le attività aziendali.
- Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
- Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla riunione periodica.
- Fornire ai lavoratori informazioni in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.
L’RSPP, in qualità di “consulente” interno del Datore di Lavoro, svolge una serie di incombenze, tra cui:
- Collaborare con il Datore di Lavoro, RLS e Medico Competente alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Individuare i fattori di rischio, procedere alla valutazione dei rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.
- Elaborare le misure preventive e protettive e implementare i sistemi di controllo.
- Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
- Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
- Partecipare a tutte le consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica.
- Procedere con l’informazione ai lavoratori sui rischi.
Differenze di responsabilità tra RSPP e ASPP
L’RSPP ha responsabilità più ampie e complesse rispetto all’RLS. Analogamente, l’RSPP ha un ruolo di maggiore responsabilità rispetto all’ASPP, la cui funzione è di supporto. L’RSPP è il coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione. La nomina dell’RSPP è obbligatoria in ogni azienda, mentre per la nomina dell’ASPP è il datore di lavoro a dover decidere se è necessario o meno nominarlo. Sebbene entrambi possano essere ritenuti responsabili (o corresponsabili) in caso di infortuni dovuti a mancate attuazioni delle misure di prevenzione, l’RSPP assiste il datore di lavoro nella valutazione e gestione dei rischi, che rimane il primo garante della sicurezza in azienda. L’RSPP deve attivarsi ed essere propositivo verso il datore di lavoro in materia di sicurezza.
In sintesi, l’RSPP coordina e supervisiona il servizio di prevenzione e protezione, con maggiori responsabilità e requisiti di formazione, mentre l’ASPP fornisce supporto operativo a tale servizio, con requisiti e formazione meno stringenti, agendo sotto la guida dell’RSPP.
Prevenzione incendi e protezione dei rischi
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ha il compito di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, e tra questi rischi rientrano ovviamente quelli di incendio. L’RSPP, in collaborazione con il datore di lavoro, deve individuare i fattori di rischio presenti in azienda, e questo include la valutazione del rischio di incendio. Tra i compiti dell’RSPP vi è anche quello di elaborare le misure preventive e protettive, che comprendono anche le misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze in caso di incendio. L’RSPP deve inoltre elaborare procedure di sicurezza per le attività aziendali, che possono includere procedure specifiche per la prevenzione incendi e l’evacuazione in caso di incendio.
L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) opera sul campo per implementare le misure di sicurezza. L’ASPP supporta l’RSPP nell’individuazione dei fattori di rischio e nell’elaborazione delle misure di prevenzione e protezione. Operando sotto la coordinazione dell’RSPP, l’ASPP contribuisce all’attuazione delle misure di sicurezza, che comprendono anche quelle relative alla prevenzione e protezione antincendio.
È importante notare che, se il datore di lavoro decide di ricoprire direttamente il ruolo di RSPP, deve frequentare corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti, e la fonte specifica che la formazione per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, è separata dai corsi standard per RSPP, facendo riferimento agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81/08. Questo sottolinea come la sicurezza antincendio sia un aspetto specifico e cruciale della sicurezza sul lavoro che richiede competenze dedicate.
In sintesi, sia l’RSPP che l’ASPP hanno un ruolo nella gestione del rischio di incendio all’interno dell’azienda attraverso l’identificazione dei rischi, l’elaborazione e l’implementazione di misure preventive e protettive e procedure di sicurezza generali.
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